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COMUNE DI LUSERNETTA
STATUTO
Approvato con delibera consiglio comunale n. 22 in data 20.12.2000.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Definizione
1. Il Comune di Lusernetta è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi
generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e
regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché
autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti
dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena
attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il
completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione;
persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia,
della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea
dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione;
persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione
e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi
internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 3
Sede
1. La sede del Comune è sita in Piazza S.Antonio, n. 11 bis. La sede potrà essere trasferita
con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente,
tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta
comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare,
potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.
Art. 4
Territorio
1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24
dicembre1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.
Art. 5
Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore
1.Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati.
2. La fascia tricolore è il distintivo del Sindaco.
3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal
regolamento.
4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere
autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 6
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e
quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve
essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente
alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari
opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il
successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.
Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale,
per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 8
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali
in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e
integrazioni.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio – Giunta – Sindaco)
Capo I
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 9
Competenze
1.Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politicosociale,
economico ed amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione.
1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le
sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti
stabiliti nel presente Statuto e negli atti aventi valore di legge.
2. Il Consiglio comunale impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità, ai fini di assicurarne il buon andamento e l’imparzialità, nonché ai
principi di solidarietà ed autonomia.
Art. 10
Elezione – Composizione – Presidenza – Consigliere anziano
1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le
cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza le funzioni vicarie di
presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art.
72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del
Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art.
71, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da
convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un
rappresentante è riservato alle minoranze.
5. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si
procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di
maggioranza e di minoranza.
Art. 11
Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo
1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi
all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il
Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del
Capo II° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui
il vice sindaco, dallo stesso nominata. In tale occasione, il Sindaco può altresì comunicare il
programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato.
5. La comunicazione del programma di cui al comma precedente deve comunque avvenire
entro tre mesi dalla prima seduta consiliare.
6. Entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, il Consiglio esamina detto programma e
su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della
relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che
nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee,
con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di
settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri
generali di bilancio previsto dall’art. 193, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
Art. 12
Funzionamento – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a
maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato,
rispetto al giorno
di convocazione, almeno:
– cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria,
– tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria,
– un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
il giorno di consegna non viene computato;
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad
opera del Presidente l’adunanza, un’adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri.
c) per la validità della seduta, occorre la presenza, escluso il Sindaco, di non meno del
seguente numero dei consiglieri assegnati:
– n. sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione,
– n. tre Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il
rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima
convocazione;
e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni,
interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le
repliche e per le dichiarazioni di voto;
g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura
o chiusura della seduta.
2. Nel Consiglio Comunale, salvo diversa dichiarazione da parte dei Consiglieri nella seduta
di cui all’art. 11, c. 3 (od in una successiva), si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le
liste rappresentate in esso; capogruppo di ciascuna lista sarà:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero
di voti;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni
dalla stessa.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno
solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della
decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue
osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della
delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.
5. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco
ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione. Esse sono comunicate
all’assemblea consiliare nella sua prima riunione a cura del Sindaco.
7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una
indennità di funzione, anzichè il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità
comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di
non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di
presenza.
Art. 13
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio;
c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della
relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Art. 14
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con
criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un
rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito
regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
Art. 15
Costituzione di commissioni speciali
1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per
esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle
opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.
3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri
in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di
ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque
coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del
presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.
7. Il Sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni
e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di
presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.
Art. 16
Indirizzi per le nomine e le designazioni
1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di
insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da
parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco
darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
Capo II
GIUNTA E SINDACO
Art. 17
Elezione del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 18
Linee programmatiche ed attribuzioni sindacali
1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente
articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel
corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la
priorità.
2. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale del Comune;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa
dell’ente;
c) coordina l’attività dei singoli Assessori;
d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei
singoli Assessori, per sottoporli all’esame della Giunta comunale;
e) impartisce direttive ai Responsabili comunali dei servizi e degli uffici in ordine agli
indirizzi della gestione amministrativa, vigilando altresì su quest’ultima;
f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge;
g) può concludere accordi con soggetti interessati ai provvedimenti amministrativi, al
fine di determinarne il loro contenuto discrezionale;
h) convoca i comizi per i referendum comunali;
i) adotta ordinanze nei casi in cui una norma lo preveda;
j) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i loro
rappresentanti legali e ne informa il consiglio comunale;
k) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di
svolgimento delle sue funzioni;
l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla giunta;
m) può delegare e revocare le sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori
comunali.
Art. 19
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio
protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al
Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del
Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 20
Vice Sindaco
1. Il Vicesindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l’esercizio di tutte
le sue funzioni in caso di sua assenza od impedimento.
2. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente,
impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco
provvede l’assessore più anziano di età.
4. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le
funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art. 21
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni
ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi
provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni
qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per
iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi
quelli della minoranza.
Art. 22
Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione
di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto
della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto
grado.
Art. 23
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la
presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
— essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
— non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del
Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la
condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e
compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della
proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 24
La Giunta – Composizione e presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro
assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli
assessori non consiglieri sono nominati tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati
alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio
comunale senza diritto di voto.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori
pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e
pubblica nel territorio comunale.
Art. 25
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al
Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco,
degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei
responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del
Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e
di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura
giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
5. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non
comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle
competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettera l), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Art. 26
Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa
sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al
Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per
altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al
Consiglio.
Art. 27
Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del
Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede
a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari,entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima
di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la
mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il prefetto per gli adempimenti di sua competenza
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI –
ISTANZE E
PROPOSTE
Art. 28
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività
politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera con favore, a tal fine, il
costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette
attività, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi
gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre
organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e
l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche
soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità
stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo,
nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 29
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti
i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in
forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione
di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei
principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura
e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno
precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla
incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e
di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 30
Consultazioni
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi,
deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle
forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel
procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata
richiesta da altri organismi.
Art. 31
Istanze e proposte
1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta
comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad
emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento
dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Gli elettori del Comune possono altresì presentare al consiglio od alla giunta comunali,
proposte di deliberazioni nuove o di revoca di altre precedenti, purchè siano sottoscritte almeno
dal quaranta per cento degli elettori, con firme autenticate con la procedura prevista per la
sottoscrizione dei referendum popolari.
Capo II
REFERENDUM
Art. 32
Azione referendaria
1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 142/90, sono consentiti referendum consultivi in tutte
le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà
dei cittadini, che dovranno trovare sintesi nell’azione amministrativa del Comune.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il quaranta per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali.
Art. 33
Disciplina del referendum
1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f ) le modalità di attuazione.
Art. 34
Effetti del referendum
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la
maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti
validamente espressi.
2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro
sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito
sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre
egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Capo III
DIFENSORE CIVICO
Art. 35
Istituzione dell’ufficio
1. È istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento,
dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale
dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente
Art. 36
Nomina – Funzioni – Disciplina
1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di
intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e
altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico.
L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati
nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.
TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E NORMATIVA
Art. 37
Albo pretorio
1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo
pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali
prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e
facilmente.
3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo
comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
Art. 38
Svolgimento dell’attività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori
organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico,
secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a
provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge
sull’azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di
decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 39
Ordinanze
1.Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, ordinanze con tingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di
cui al comma 2 dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Tali atti devono essere
adeguatamente motivati e la loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la
necessità, che ha determinato le loro adozione.
2.Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.
Negli altri casi, essa viene pubblicata all’albo pretorio comunale.
Art. 40
Esercizio della potestà regolamentare
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare,
adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle
materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella
segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la
contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito
manifesto recante l’avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del
deposito di cui al precedente comma 2.
TITOLO V
PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITÀ
Art. 41
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento comunale disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro
gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 42
Ordinamento finanziario e contabile
1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale.
3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire
una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e
contabile, anche quello sulla gestione di cui al D. Lgs. 286/99.
Art. 43
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo
di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri
compiti.
3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire
una lettura per programmi ed obiettivi affinché sia consentito, oltre al controllo finanziario e
contabile, anche quello sulla gestione di cui al D.Lgs. 286/99 ed al D.Lgs. 267/2000, art. 147.
TITOLO VI
I SERVIZI
Art. 44
Forma di gestione
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione
di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le
diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle forme di cui all’art. 113 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 45
Convenzioni
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il
Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo
e per conto degli enti deleganti.
Art. 46
Accordi di programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e
l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 47
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo
principi di professionalità e responsabilità. La potestà regolamentare del Comune si esercita
tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non
determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché
all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 48
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità
del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della
professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi,
sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
Capo II
SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO
Art. 49
Segretario comunale – Direttore generale
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono
disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto
delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore
generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale
spettano i compiti previsti dall’art. 108 succitato, comma 1. Alllo stesso viene corrisposta una
indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento
dell’incarico.
5. In relazione al combinato disposto dell’art. 97, comma 4 lettera d), del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale altre funzioni, oltre a
quelle indicate nel presente articolo e nel Capo II° del decreto legislativo medesimo.
Art. 50
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e
le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale
dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di
governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione
e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e
urgente sulle materie indicate dall’art. 39.
m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che
la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della
correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro
posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Art. 51
Avocazione
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il
Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga,il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario
comunale o ad altro dipendente.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52
Entrata in vigore
1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente
statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune
per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
all’albo pretorio del comune.
Art. 53
Modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono
approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti
inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie
con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore delle leggi suddette.