Visto che in data 09.10.2017, con determinazione n. 3247, la Regione Piemonte ha determinato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, su tutto il territorio del Piemonte, si rende noto che nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, accendere fuochi d’artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendi. Per le violazioni ai disposti della suddetta determinazione sono applicate le sanzioni e le pene previste dagli artt. 10 e 11 della legge 21 novembre 2000 n. 353.