Anno 2018
Aliquote:
- 7,6 per mille ALIQUOTA DI BASE (SECONDA CASA);
- 4 per mille ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE con relative pertinenze (quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 4 per mille ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- 4 per mille ALIQUOTA ABITAZIONE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari;
- 7,0 per mille per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nei casi la base imponibile al fine del calcolo dell’IMU è ridotta del 50 per cento;
- 4,6 per mille ALIQUOTA AREE EDIFICABILI.
Dal 2016 è stata variata la disciplina dei contratti di comodato tra genitori e figli relativi all’abitazione principale. Si prega pertanto di prestare particolare attenzione all’informativa allegata:
Informativa IMU 2016 – Comodato gratuito tra genitori e figli
Ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall’imposta l’abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria)
Per beneficiare delle agevolazioni relative alle pertinenze dell’abitazione principale gli interessati devono presentare all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione entro la prima scadenza prevista per il pagamento dell’acconto, il modello è reperibile presso gli Uffici e su questo sito, in assenza di variazioni sono valide quelle presentate gli scorsi anni.
Per abitazione principale s’intende quella in cui il possessore dell’immobile e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
Calcolo dell’IMU 2018 on line
Il Calcolo IUC on line permette di calcolare l’imposta IMU dovuta applicando la rendita catastale, le aliquote e l’eventuale detrazioni spettanti; è possibile altresì stampare il modello F24 direttamente utilizzabile per il versamento.
Versamento e codici tributo
Il versamento dell’acconto, pari al 50% del dovuto annuo, deve essere effettuato entro il 18 giugno 2018 e il saldo, pari al 50% del dovuto annuo, entro il 17 dicembre 2018, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 18 giugno 2018.
L’art. 22 c. 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC dispone l’esonero dal versamento qualora l’importo acconto e saldo relativo ad un singolo anno d’imposta non sia superiore a € 12,00
Come pagare?
- Con il Modello F24; si avverte che, usando tale modalità di pagamento, è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.).
- Tramite apposito Bollettino postale approvato dal Ministero dell’Economia e Finanze con decreto del 23/11/2012. Il bollettino è disponibile, in distribuzione gratuita, presso gli uffici postali. Il numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a “Pagamento IMU” e può essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti presso le Poste Italiane.
- Modello per la compilazione F24 Ordinario (sito Agenzia delle Entrate)
- Istruzioni per la compilazione F24 Ordinario (sito Agenzia delle Entrate)
- Modello per la compilazione F24 Semplificato (sito Agenzia delle Entrate)
- Istruzioni per la compilazione F24 Semplificato (sito Agenzia delle Entrate)
- F24: gli errori da evitare, informazioni dettagliate relativamente al versamento con F24 (dal sito dell’Agenzia delle Entrate)
Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti IMU. La colonna presente nella sezione IMU del modello F24 relativa a “importi a credito compensati” non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.
Codici tributo
CODICE COMUNE | DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO COMUNALE | CODICE STATO |
---|---|---|---|
E759 | categoria catastale A/1-A/8-A/9 abitazione principale e relative pertinenze e assimilate | 3912 | – |
E759 | aree fabbricabili | 3916 | – |
E759 | altri fabbricati (esclusi categoria D) | 3918 | – |
E759 | fabbricati in categoria D | – | 3925 |
Abitazione principale e relative pertinenze
3912 (l’intero importo deve essere versato al Comune)
Immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze:
3918 (l’intero importo deve essere versato al Comune)
Aree edificabili:
3916 (l’intero importo deve essere versato al Comune)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:
3925 (l’intero importo deve essere versato allo stato)
Per il pagamento on line è a disposizione il sito di Poste Italiane www.poste.it
COME | DOVE | SPESE DI COMISSIONE |
---|---|---|
Modello F24* | Sportelli bancari/Uffici Postali | Nessuna |
On line | È possibile utilizzare il sito www.poste.it | Consultare le condizioni economiche sul sito |
Bollettino postale | Uffici postali | Pagamento a sportello € 1,30 Pagamento a sportello per persone che abbiano compiuto 70 anni o siano titolari di carta Acquisti (DL. 112/2008) € 0,70 |
(*) Informazioni per il pagamento con il modello F24
Modalità di versamento per i soggetti non residenti in Italia
Per provvedere al pagamento dell’imposta dall’estero, il contribuente deve:
- per la quota spettante al Comune, effettuare un bonifico a favore del COMUNE DI LUSERNETTA – Codice IBAN del conto Corrente Bancario presso la Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di Luserna San Giovanni: IT54T0306930601100000046020, Codice BIC: BCITITMM
- per la quota riservata allo Stato (da versare per i fabbricati di categoria D), effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (Codice Bic BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale del contribuente;
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto”\”Saldo”.
I cittadini che intendono chiedere informazioni o farsi compilare i modelli per il pagamento dell’IMU potranno presentarsi presso gli uffici comunali tra le 8.30 e le 12.30 dei seguenti giorni:
- mercoledì 30/05/2018
- mercoledì 06/06/2018
- sabato 09/06/2018
- mercoledì 13/06/2018
- sabato 16/06/2018